Variazione aliquota contribuzione INPS dall’anno 2022 per Cassa Integrazione

Gentile Cliente,

la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e l’INPS con la propria circolare n. 76 del 30/06/2022, hanno provveduto a modificare la normativa relativa agli ammortizzatori sociali applicata fin dal 2015 (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, fondo di solidarietà etc..).

L’intervento ha inserito modifiche al fine di prevedere un sistema basato su integrazioni salariali e tutele ad opera di:

  • Cassa Integrazione Ordinaria (CIG)
  • Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)
  • Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
  • Fondi di solidarietà Bilaterali (principalmente legati al settore dell’artigianato)

che prevedano una copertura di fatto “universale”, con le opportune distinzioni, a tutte le aziende indifferentemente dal numero di occupati e dall’attività svolta (ricordiamo che fino al 2021 molte aziende non erano coperte da integrazione salariale la cui attivazione era condizionata al bilancio regionale, leggasi “cassa integrazione in deroga”). E che viene allargata anche a tutti i contratti di apprendistato e alle forme di lavoro a domicilio, prima non completamente tutelate.

Riguardo alla CIG non sono previste particolari modifiche dal punto di vista normativo e di regolamento, a parte l’ampliamento dei lavoratori beneficiari (apprendisti e lavoratori a domicilio) per i quali saranno applicate le aliquote già in vigore in aggiunta alla contribuzione da versare.

Invece in merito alla CIGS viene di fatto superata l’appartenenza a dei determinati settori e il numero di dipendenti come requisiti per l’applicazione: con le nuove previsioni la CIGS potrà essere richiesta da tutte le aziende che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nei settori non coperti da altre provvidenze (ad esempio l’artigianato). L’aliquota per questa tutela viene prevista nella misura di:

  • 0,60% a carico del datore di lavoro  (ridotta allo 0,18% solo per il 2022 alle nuove imprese aderenti)
  • 0,30% a carico del lavoratore (ridotta allo 0,09% solo per il 2022 ai dipendenti delle nuove imprese aderenti)

Per il FIS invece viene previsto che dal 2022 siano beneficiari tutti i datori di lavoro che occupino almeno 1 dipendente (prima era almeno 5), appartenenti a tutti i settori in cui non si possa applicare la CIG e non aderenti a fondi di solidarietà bilaterale. Le aliquote per le imprese rientranti nell’ambito sono così previste:

Aziende che occupano nel semestre precedente fino a 5 dipendenti

  • 0,33% a carico del datore di lavoro  (ridotta allo 0,10% solo per il 2022)
  • 0,17% a carico del lavoratore (ridotta allo 0,05% solo per il 2022)

Aziende che occupano nel semestre precedente da 5 a 15 dipendenti

  • 0,53% a carico del datore di lavoro  (ridotta allo 0,37% solo per il 2022)
  • 0,27% a carico del lavoratore (ridotta allo 0,18% solo per il 2022)

Aziende che occupano nel semestre precedente oltre 15 dipendenti

  • 0,53% a carico del datore di lavoro  (ridotta allo 0,46% solo per il 2022)
  • 0,27% a carico del lavoratore (ridotta allo 0,23% solo per il 2022)

 

Relativamente ai fondi di solidarietà bilaterale al momento non è prevista alcuna variazione.

Tutte le modifiche di aliquota hanno decorrenza 1 gennaio 2022. le tempistiche per i versamenti sono le seguenti:

  • dal mese di luglio saranno applicate le nuove aliquote alle retribuzioni erogate
  • entro il mese di settembre dovranno essere versati gli arretrati per il periodo gennaio – giugno 2022.

 

Sarà premura dello Studio applicare le variazioni ed effettuare i ricalcoli necessari. Come sempre siamo a disposizione per ulteriori precisazioni e integrazioni.