Ritenute fiscali dipendenti negli appalti

Gentile Cliente,

Segnaliamo che la legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e le successive risoluzioni di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, hanno previsto nuovi obblighi per le aziende committenti.

In base alla nuova normativa, i soggetti committenti  devono richiedere obbligatoriamente alle imprese esecutrici (imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici) prova dell’avvenuto versamento nei termini delle ritenute fiscali trattenute in busta paga. Le imprese esecutrici dovranno invece versare questi importi suddividendo il totale mensile in tanti modelli F24 quanti sono gli appalti presso i quali i dipendenti hanno prestato la loro opera – e dovranno versarli senza compensazioni a credito.

Le nuove disposizioni hanno decorrenza dal versamento F24 del 16/02/2020.

Tale nuovo obbligo è previsto SOLAMENTE nei seguenti casi:

  1. per appalti/affidamenti o contratti ad essi riconducibili
  2. di importo superiore a € 200.000 euro annui
  3. nei quali sia previsto il prevalente utilizzo di manodopera presso il committente
  4. nei quali sia previsto l’utilizzo di beni strumentali di proprietà o riconducibili al committente

 

Le imprese coinvolte nel nuovo obbligo, purché in attività da almeno 3 anni, potranno richiedere tramite Agenzia delle Entrate certificazione di regolarità che le dispensi dal versamento ripartito delle ritenute. Questo servizio – simile al Durc – dovrebbe essere reso disponibile entro il 31 gennaio 2020.

Lo Studio è a disposizione per i chiarimenti necessari, a questo link alleghiamo un testo più approfondito.