Prestazioni INPS a sostegno alla genitorialità

Gentile Cliente,

la presente come informativa sulle novità alle tutele INPS per la genitorialità:

  • Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
  • Congedo obbligatorio padre lavoratore dipendente
  • Assegno unico universale figli a carico

 

Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti (maternità facoltativa)

Il decreto legislativo 105/2022 ha variato la durata e il limite del congedo parentale indennizzato. Le nuove spettanze sono le seguenti:

  • Alla madre spettano 3 mesi fino al dodicesimo anno di vita del figlio
  • Al padre spettano 3 mesi  fino al dodicesimo anno di vita del figlio
  • Ai genitori spettano ulteriori 3 mesi, in alternativa tra loro, fino al dodicesimo anno di vita del figlio

Per tutti i 9 mesi l’indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera entro i 12 anni di vita del bambino

Sono inoltre previsti dei periodi di congedo parentale, indennizzati al 30% solamente nel caso in cui il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, in caso contrario non sono indennizzati:

  • Al padre un ulteriore mese, se usufruisce di almeno 3 mesi di congedo parentale
  • Al genitore solo (o con affidamento esclusivo del figlio) ulteriori due mesi, oltre i 9 mesi indennizzati

La legge di bilancio 2023 ha previsto che un mese di congedo parentale, venga indennizzato dall’INPS all’80%:

  • In alternativa tra i due genitori
  • Anche se in maniera frazionata
  • Da utilizzare entro il sesto anno di vita del figlio
  • Non si applica nel caso in cui il congedo di maternità obbligatorio o di paternità sia terminato entro il 31/12/2022

In merito a quest’ultima maggiorazione si attende la circolare operativa INPS.

Ulteriore novità, come confermato anche dalla circolare dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, è che durante i periodi di congedo parentale il lavoratore maturi normalmente il ratei di ferie, permessi e tredicesima mensilità a carico del Datore di Lavoro.

 

Congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio, rivolto ai lavoratori dipendenti, è pari a 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, fruibili anche in via non continuativa e anche in caso di morte perinatale del figlio – interamente a carico INPS.
Sono utilizzabili a partire da 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita – e sono riconosciuti anche in caso di adozione o affidamento.

In caso di parto plurimo il congedo è aumentato fino a 20 giorni lavorativi (indipendentemente dal numero dei figli).

Il padre deve comunicare al datore di lavoro, in forma scritta, i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo di almeno 5 giorni (ove possibile in relazione alla data presunta del parto). In caso di sospensione o risoluzione del rapporto di lavoro l’INPS provvede al rimborso diretto delle giornate non usufruite al lavoratore a determinate condizioni.

Il congedo spetta anche ai lavoratori domestici, e ai lavoratori agricoli a tempo determinato per i quali è richiesta la sussistenza del rapporto di lavoro al momento della fruizione del congedo.

Le nuove disposizioni si applicano alle nascite avvenute a partire dal 13 agosto 2022 e ai periodi di paternità non ancora fruiti o non fruiti interamente. L’art. 31/bis del d.Lgs 105/2022 prevede una sanzione amministrativa da € 516 e € 2.582 e il blocco del rilascio della certificazione sulla parità di genere, in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto di paternità obbligatoria.

Per il padre lavoratore non è prevista nessuna comunicazione da effettuare all’INPS.

Il congedo facoltativo del padre, pari a 1 giornata da decurtare al periodo di congedo obbligatorio della madre, è stato abrogato, quindi non è più possibile usufruirne.

 

Assegno Unico e Universale da marzo 2023

L’INPS ha chiarito, con la circolare 132 del 15 dicembre 2022, che l’assegno unico e universale dal 01 marzo 2023 sarà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda (se non di aggiornamento Isee):

  • per i soggetti già beneficiari
  • per le domande già presentate nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 che si trovino nello stato di “accolta”

Nel caso in cui si verifichi qualsiasi cambiamento sarà onere del beneficiario presentare una domanda di variazione.

Una nuova domanda di assegno unico universale dovrà essere presentata in caso di nuovi beneficiari oppure nel caso in cui la domanda precedente risulti in stato “decaduta” “revocata” “rinunciata” o “respinta”. Le nuove domande presentate entro il 30.06.2023 avranno diritto all’assegno con decorrenza marzo 2023, mentre quelle presentate successivamente avranno diritto alla prestazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la presentazione dell’ISEE:

  • l’ISEE in corso di validità al 31.12.2022 sarà utilizzato per l’applicazione degli importi di gennaio e febbraio 2023
  • per l’anno 2023 dovrà essere presentata una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica. Se presentata entro il 30.06.2023 darà diritto agli arretrati da marzo 2023 – in caso di presentazione successiva i nuovi importi verranno calcolati con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione
  • in assenza di presentazione della DSU l’assegno unico universale sarà erogato come importo minimo previsto in assenza di ISEE

Ricordiamo che per la presentazione della domanda di Assegno Unico Universale o della Dichiarazione Unica sostitutiva è possibile avvalersi della collaborazione di un patronato oppure presentare direttamente la domanda sul sito dell’INPS o tramite il call center inps.

La legge di bilancio 2023 ha previsto, con decorrenza 01 gennaio 2023, un incremento pari al 50% per ciascun figlio:

  • inferiore a 1 anno di età
  • inferiore a 3 anni di età, se l’ISEE del nucleo familiare non supera i € 40.000,00 e nel nucleo sono presenti almeno 3 figli

Ha previsto inoltre un incremento della maggiorazione forfettaria prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico, da 100 a 150 euro.