In vista delle elezioni che si svolgeranno il 26 maggio 2019, forniamo un breve riepilogo di quanto previsto dalla normativa riguardo ai permessi per i lavoratori dipendenti che siano stati chiamati a svolgere funzioni elettorali presso i seggi.
Cosa prevede la norma
L’articolo 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni (compresi i referendum), tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali – compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum (che vi partecipano volontariamente) – hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento delle relative operazioni.
La legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore a svolgere queste funzioni; e il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.
L’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce inoltre che i lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali:
“hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.
Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Infatti, la norma considera quale unità di misura i “giorni di assenza” dal lavoro e non le ore.
In sintesi, quindi, ai lavoratori interessati deve essere garantito:
Per i giorni lavorativi passati al seggio
Per i giorni festivi o non lavorativi passati al seggio (di norma sabato e domenica)
Adempimenti del lavoratore
Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi, affinché quest’ultimo si possa organizzare in vista di tale assenza. Tale comunicazione può essere effettuata verbalmente oppure, sebbene la legge non lo imponga, in forma scritta.
Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio e deve riportare il timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.
Lo Studio rimane a disposizione per il supporto necessario.