Gentile Cliente,
informiamo che il Decreto Legge 176/2022 (art. 3 comma 10) pubblicato in gazzetta ufficiale il 18 novembre 2022 denominato “Decreto Aiuti-Quater”, predisposto per fronteggiare la situazione economica, ha previsto nuovamente l’aumento della quota esente per retribuzioni in natura erogate al personale dipendente.
Il valore di esenzione da imposte e contributi passa quindi da 258,23 a 3.000,00 solo per l’anno 2022 (in precedenza il limite era 600,00 euro). dal 01/01/2023 il limite ritornerà a 258,23 annui.
Viene confermata la possibilità (oltre consegnare buoni d’acquisto o generi in natura), di assegnare questo importo tramite il rimborso ai dipendenti di utenze domestiche per servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale.
Per retribuzione in natura si intendono tutti quei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, quali ad esempio:
Il valore economico di queste erogazioni viene considerato quindi esente fino al limite di € 3.000,00 oltre a € 200,00 a titolo di carburante annui (di cui al decreto Ucraina). Nel caso in cui questo limite venga superato, l’intero importo risulterà soggetto a contribuzione e imposte, sia per l’azienda che per il dipendente. In busta paga è obbligatorio solamente indicare una voce neutra descrittiva riguardo ai beni consegnati (salvo il caso di rimborso utenze domestiche) nel caso di erogazione quindi è opportuno trasmetterci questa informazione insieme ai dati del mese.
I costi per l’erogazione delle retribuzioni in natura ai dipendenti sono INTERAMENTE deducibili. il limite di deducibilità del 5 per mille si applica solo alle spese rientranti nell’art. 100 del Tuir (spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti sostenute volontariamente per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) salvo quando derivanti da contrattazione aziendale o regolamenti interni, deducibili senza limitazioni.