Segnaliamo che l’INPS, con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha fornito indicazioni in merito alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
A decorrere dal 1° aprile 2019, le domande dovranno essere inoltrate dai dipendenti esclusivamente all’INPS in via telematica. Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 o relativa ad arretrati anni precedenti, non devono essere ripresentate, ma saranno gestite dai datori di lavoro come di consueto.
Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno lavorate direttamente dall’ente, il quale provvederà a rendere disponibile ad ogni datore di lavoro l’importo teorico spettante ad ogni lavoratore.
Rispetto a quanto accaduto finora quindi, il datore di lavoro dovrà provvedere esclusivamente all’erogazione in busta paga degli ANF – in base alle istruzioni ricevute dall’INPS – senza la necessità di conservare e verificare le domande presentate dai dipendenti.
I lavoratori interessati agli Assegni per il nucleo familiare invece, dovranno trasmettere all’Inps l’apposita domanda (direttamente con PIN o tramite intermediario/patronato).
Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e per il supporto necessario.