Gentile cliente,
il decreto “Cura Italia” ha introdotto alcune novità applicabili il questo periodo di emergenza, di seguito analizzeremo quelle relative al personale dipendente.
Cassa integrazione
Gli articoli dal 19 al 23 del decreto sono dedicati alla creazione di una speciale cassa integrazione della durata di 9 settimane valida su tutto il territorio dello Stato, per tutti i datori di lavoro.
Le procedure di richiesta, le modalità di pagamento e gli interlocutori da considerare sono differenti a seconda del settore e della dimensione aziendale; L’importo della cassa integrazione invece è uguale per tutti i lavoratori e prevede una integrazione salariale fino all’80% della retribuzione percepita, con un tetto massimo per il 2020 di € 989,89 lordi mensili (elevati a 1.129,66 per chi percepisce una retribuzione media superiore a € 2.159,48 mensili). Questi valori lordi sono erogati proporzionati alle ore di cassa integrazione effettuate. Maggiori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.
L’invito che rivolgiamo ai nostri clienti è di contattare il nostro Studio per le informazioni e valutazioni necessarie alla richiesta di Cassa Integrazione.
Blocco dei Licenziamenti
L’articolo 46 del decreto dispone il divieto di disporre i licenziamenti per giustificato motivi oggettivo dall’entrata in vigore del decreto – 17/03/2020 – per la durata di 60 giorni. Durante questo periodo quindi è prevista la preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il fermo di quelle pendenti, oltre all’impossibilità per il datore di lavoro, di recedere da contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (ad esempio licenziamenti per riduzione di personale, per soppressione della mansione, per cessazione dell’attività etc.. ). Confermiamo che restano esclusi dal blocco tutti gli altri tipi di licenziamenti (disciplinari, mancato superamento periodo di prova, etc…)
Premio ai lavoratori dipendenti
L’articolo 63 del decreto prevede l’erogazione di un premio pari a € 100,00 netti, a favore dei lavoratori dipendenti che, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Tale importo:
Congedo straordinario 15 gg.
L’articolo 23 del decreto dispone che, in conseguenza della sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche, venga introdotto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per quelli iscritti alla gestione separata, con figli di età non superiore a 12 anni, uno speciale congedo di 15 giorni, utilizzato in modo continuativo o frazionato nel periodo di chiusura delle attività didattiche – attualmente prevista fino al 03 aprile 2020. Durante il periodo di astensione dal lavoro il dipendente riceverà un importo pari al 50% della retribuzione persa, a carico dell’INPS.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, viene comunque prevista la possibilità di assentarsi per tutta la durata della chiusura delle scuole, ma senza la corresponsione di alcun importo.
Tale congedo può essere richiesto alternativamente da entrambi i genitori,sempre per complessivi 15 giorni, e viene erogato a condizione che:
VOUCHER BABY SITTING – il congedo straordinario può essere convertito in un voucher del valore di 600,00 che sarà erogato mediante nuovo libretto di famiglia (nuovo voucher lavoro occasionale tra privati)
Le modalità di richiesta del congedo o del voucher sono precisate nel messaggio INPS 1281 del 20/03/2020 in allegato alla presente.
Incremento temporaneo permessi legge 104
L’articolo 24 del decreto dispone che i 3 giorni previsti quali permessi per assistenza familiari disabili ai sensi della legge 104, siano incrementati, per i mesi di marzo e di aprile 2020, di ulteriori 12 giornate, portando il totale fruibile nel periodo a complessive 18 giornate (3 giorni di marzo + 3 giorni di aprile + 12 giorni del decreto).
Il messaggio INPS 1281 del 20/03/2020 (allegato) ha precisato che per utilizzare i 12 giorni aggiuntivi , da parte di dipendenti già autorizzati per i permessi legge 104, non è necessario presentare alcuna richiestaall’istituto, ma è sufficiente comunicare preventivamente dal datore di lavoro l’utilizzo. Viceversa i dipendenti non ancora autorizzati possono presentare richiesta in via telematica secondo le modalità già in essere.
Credito d’imposta sanificazione ambienti
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’articolo 64 del decreto riconosce, per il periodo di imposta 2020, un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario. Le modalità di attuazione sono rinviate ad un nuovo decreto che sarà da adottare entro 30 giorni dal 17/03/2020.