Greenpass rafforzato nei luoghi di lavoro per lavoratori over 50

Gentile Cliente,

segnaliamo che il D.L. 1/2022, oltre all’obbligo vaccinale per i cittadini over 50, dispone che:

  • dal 15 febbraio 2022 (e fino al 15 giugno 2022)
  • tutti i lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni
  • per recarsi nei luoghi di lavoro – indipendentemente dal settore, dal contratto e dalla tipologia di attività svolta;
  • debbano esibire il “super green-pass”, ottenuto esclusivamente tramite vaccinazione o guarigione da Covid19.

Le verifiche si possono effettuare con le modalità già in uso, tramite l’APP “verifica C19” scegliendo modalità di verifica rafforzata.

Conseguenze per il mancato possesso del green pass

I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Sanzioni amministrative per il lavoratore
A carico del lavoratore che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Sanzioni amministrative per il datore di lavoro
A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, di competenza del Prefetto
(art. 4, comma 1, DL n. 19/2020), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.