Gentile Cliente,
segnaliamo che il D.L. 1/2022, oltre all’obbligo vaccinale per i cittadini over 50, dispone che:
Le verifiche si possono effettuare con le modalità già in uso, tramite l’APP “verifica C19” scegliendo modalità di verifica rafforzata.
Conseguenze per il mancato possesso del green pass
I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Sanzioni amministrative per il lavoratore
A carico del lavoratore che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi ove sia prestata l’attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Sanzioni amministrative per il datore di lavoro
A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, di competenza del Prefetto
(art. 4, comma 1, DL n. 19/2020), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.