Il DL 127/2021 ha introdotto l’obbligo del possesso del GREEN PASS all’interno dei luoghi di lavoro privati, esteso a tutto il personale operante a qualsiasi titolo (sia dipendente che autonomo). Di seguito schematizziamo il contenuto del decreto, negli allegati sono disponibili invece i vari fac-simili relativi. E’ disponibile anche una informativa del Ministero a questo indirizzo
Prima di fornire le indicazioni evidenziamo che ad oggi sono ancora presenti alcune criticità interpretative anche per quanto riguarda il rispetto della normativa sulla privacy. Sarà nostra premura fornire gli aggiornamenti non appena disponibili. Inoltre, considerando che la presente materia riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, è sempre opportuno coordinarsi con i consulenti che assistono l’azienda a tale scopo.
DURATA DEL PROVVEDIMENTO
l’obbligo di Greenpass decorre dal 15 ottobre e rimane in vigore fino al termine dello stato di emergenza – previsto per il 31 dicembre 2021
COSA E’ IL GREENPASS
Il Greenpass è una certificazione elettronica emessa dal Ministero della Salute, che comprova:
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
oppure l’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
per ogni casistica viene prevista una durata variabile della certificazione.
QUALI LAVORATORI SONO OBBLIGATI
L’obbligo si applica a tutti i dipendenti ma anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde; il personale che non accede al luogo di lavoro, ma è inviato presso cantieri esterni o svolge mansioni al di fuori del luogo di lavoro anche temporaneamente non è esentato dall’esibire il Green Pass.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. A tal fine si dovrà procedere con l’acquisizione del certificato. Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, può essere il datore di lavoro o un suo delegato.
Nonostante il Decreto preveda che possano essere svolti anche controlli a campione (non viene precisato con quale tempistica minima) il nostro consiglio è di effettuare la verifica a tutto il personale operante prima dell’accesso in azienda.
Il controllo potrà essere effettuato sia con la verifica del Green Pass in forma cartacea, sia utilizzando l’app denominata “VERIFICA C19” messa a disposizione dal ministero.
E’ estremamente consigliata la redazione di un registro delle verifiche effettuate, da compilare a cura del datore di lavoro o dell’incaricato. In questo registro potrà essere annotato solo l’esito del controllo, non dovrà essere trattenuta in azienda copia del green pass, né può essere registrata la scadenza.
LAVORATORI SPROVVISTI DEL GREEN PASS
Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, non potranno accedervi e saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Questa assenza non potrà avere conseguenze disciplinari e prevede il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
E’ facoltà dell’azienda instaurare contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei lavoratori assenti a tale titolo.
SANZIONI
L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Tali sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.
ESCLUSIONI
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate. Sono validi anche i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre.
Studio Gorini – Consulenti del Lavoro
Sito informativo del Ministero
Scarica fac-simile delega al lavoratore