Gentile cliente,
il DPCM 3 novembre 2020 che entrerà in vigore venerdì 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020 ha previsto nuove limitazioni per il territorio dello Stato, più accentuate nei territori catalogati con un rischio alto e elevato. Di seguito analizzeremo quanto previsto per i datori di lavoro.
Segnaliamo innanzitutto che è PERMESSA l’attività lavorativa per tutte le aziende i cui settori non sono esplicitamente sospesi. Oltre al DPCM è importante consultare tutte le attività che non sono sospese indicate negli allegati 23 e 24 (pagina 197 e seguenti).
Lo Studio è a disposizione per valutare ogni situazione che dovesse crearsi nella singola realtà aziendale.
Il DPCM ha disposto un blocco agli spostamenti non motivati variabile a seconda del territorio:
Per le attività lavorative non sospese, chiaramente chi si muove verso il luogo di lavoro o per lavoro deve poter dimostrare il motivo del viaggio. Per tale necessità sono stati predisposti:
Dal Ministero l’autocertificazione che il lavoratore deve tenere sul mezzo di trasporto, che sarà firmata al primo controllo (vedi link in fondo alla email). Dal nostro Studio una dichiarazione da parte dell’azienda in cui si conferma quanto dichiarato dai propri dipendenti – documento non obbligatorio, che consigliamo comunque di tenere con se unitamente all’ultima busta paga (vedi link in fondo alla email). Per gli spostamenti lavorativi (interventi tecnici, consegne etc…) è consigliabile che oltre all’eventuale documento di trasporto sia sempre presente una dichiarazione da parte dell’azienda per convalidare l’uso lavorativo del mezzo di trasporto.
Il DPCM non obbliga, ma raccomanda il ricorso ove possibile al lavoro effettuato da remoto. Attualmente è previsto un accesso a questa modalità lavorativa senza la necessità di stipulare un apposito contratto con il dipendente. Semplicemente l’azienda può indicare al proprio personale di prestare l’attività lavorativa presso la propria abitazione concordando con quali strumenti tecnologici procedere. E’ prevista solo una comunicazione, sotto forma di autocertificazione, da inviare al Ministero del Lavoro. Nella comunicazione, oltre i dati essenziali, bisogna specificare il periodo previsto: che potrà decorrere al massimo – in questa forma light – fino al 31/12/2020.
Di seguito il modulo da preparare. Provvederà il nostro Studio alla comunicazione obbligatoria che ricordiamo va presentata il giorno precedente all’attivazione.
Lavoro agile o congedo INPS per genitori con figli in quarantena o con didattica a distanza
Il Decreto legge 111/2020 aveva introdotto all’articolo 5 la possibilità di ricorrere al lavoro agile (smartworking) o in alternativa alla fruizione del congedo straordinario al genitore che debba fronteggiare un periodo di quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente se minore di 14 anni.
Questa possibilità è prevista solo per uno dei due genitori, ma non potrà essere esercitata qualora almeno un genitore sia già collocato in smart working oppure sia sprovvisto di occupazione lavorativa.
Da considerare che in base alle indicazioni attuali, qualora la quarantena del figlio sia precauzionale (ha avuto contatti ma non è contagiato), la quarantena stessa non si estende ai familiari. la presente misura quindi vuole sostenere il genitore che assisterà il figlio durante questo periodo. Ricordiamo che il congedo straordinario INPS per i genitori prevede una indennità pari al 50% della retribuzione percepita.
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Con l’articolo 22 del Decreto Ristori, questa possibilità viene estesa anche ai genitori di figli per i quali sia disposta l’esclusiva didattica a distanza.
Ne consegue quindi che:
E’ possibile ricorrere al lavoro agile nel caso in cui il figlio convivente minore di 16 anni
Invece nel caso in cui il figlio convivente minore di 14 anni sia in quarantena oppure si trovi nella condizione di non poter svolgere l’attività didattica in presenza (in quanto quest’ultima è stata sospesa), uno dei genitori, alternativamente all’altro, può fruire del congedo indennizzato dall’INPS:
Mentre nel caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni in quarantena oppure impossibilitati a svolgere l’attività didattica in presenza (in quanto quest’ultima è stata sospesa), i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro
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