DPCM 26 Aprile 2020

Gentile cliente,

il DPCM del 26 aprile 2020 pubblicato in gazzetta ufficiale il giorno 27, segna ufficialmente il via alla fase 2 e prevede un parziale allentamento delle restrizioni previste dai decreti precedenti. Quanto contenuto entrerà in vigore dal 4 maggio fino al giorno 17 salvo proroghe.  Di seguito analizziamo le principali novità riguardanti la nostra sfera di interesse.

NB: il DPCM tratta le autorizzazioni e le limitazioni previste a livello nazionale, limitazioni maggiori possono essere previste dalle ordinanze regionali e dei singoli comuni, per le quali è necessario informarsi presso gli enti competenti.

Attività sospese e autorizzate alla riapertura

Il DPCM interviene allentando le limitazioni e i fermi previsti in precedenza, con l’intento di una ripresa dell’attività graduale. E’ importante tenere presente che:

  • anche se il decreto autorizza la riapertura non c’è un obbligo in tal senso, soprattutto se non è possibile garantire il rispetto delle norme sanitarie previste.
  • l’eventuale cassa integrazione richiesta prosegue fino a naturale scadenza (è prevista una proroga delle 9 settimane in un prossimo decreto). per terminarla anticipatamente è necessario contattarci.
  • è possibile proseguire con lo smart working già previsto in precedenza: per eventuali proroghe o nuove attivazioni è necessario contattarci per le comunicazioni obbligatorie.

Per la specifica delle riaperture autorizzate e delle sospensioni, invitiamo alla lettura del decreto (allegato) e a consultare le Faq previste dal Ministero dell’interno a questo link.

 

Protocollo regolamentazione per contrasto Covid19

Le imprese le cui attività non erano sospese prima dell’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché quelle che riapriranno a seguito di tale DPCM, sono tenute a rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e integrato con Accordo del 24 aprile 2020 (in allegato).

Sono stati predisposti specifici protocolli anche per la sicurezza nei cantieri e nel settore trasporto e logistica. (di cui agli Allegati 6, 7 ed 8 del DPCM 26 aprile 2020), ciascuno per i relativi campi di applicazione.

E’ importante sottolineare che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Lo Studio rimane a disposizione per tutto il supporto necessario.

 

Scarica qui il DPCM del 26 aprile 2020

Scarica qui il Protocollo per la sicurezza Covid19