Gentile Cliente,
il decreto legge n°30 del 13/03/2021 ha previsto per i genitori con figli di età inferiore ai 16 anni che si trovano in quarantena (disposta da ATS) oppure in didattica a distanza oppure in malattia causa covid-19, alcune misure di sostegno.
In primis la possibilità per il genitore (uno dei genitori alternativamente) di ricorrere alla prestazione lavorativa in modalità agile per tutta la durata del periodo interessato.
Ricordiamo che in caso di attivazione dello Smart Working deve essere inviata apposita comunicazione al Ministero del Lavoro – provvede il nostro Studio su vostra richiesta.
Esclusivamente nel caso in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, viene istituito un congedo parentale da richiedere all’INPS:
Per genitori con figli conviventi di età inferiore ai 14 anni
Per un genitore per volta
Indennizzato al 50% della retribuzione media giornaliera (ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive)
I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa
Tale congedo è riconosciuto anche a genitori di figli con disabilità accertata, con sospensione dell’attività didattica in presenza, oppure ospitati in centri diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.
Su esplicita richiesta del lavoratore, eventuali periodi di congedo parentale richiesti e fruiti dal 01/01/2021 al 13/03/2021 possono essere convertiti in congedo (per i periodi di quarantena, malattia covid-19, o attività in dad dei figli inferiori ai 14 anni di età).
Nel caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni invece, in alternativa al lavoro in modalità agile, un genitore può richiedere al datore di lavoro un congedo NON retribuito per la durata della quarantena del figlio, della malattia covid-19 o delle lezioni in dad)
Nota: queste tutele sono svolte in regime di alternatività, vale a dire che possono essere utilizzate esclusivamente da UN genitore e solamente se l’altro genitore non si trova contemporaneamente in una situazione di assenza dal lavoro (smart working, congedo parentale, non abbia alcuna attività lavorativa, cassa integrazione..)
Il congedo dovrà essere richiesto all’INPS direttamente dal lavoratore, presentando apposita istanza – per la quale siamo in attesa di indicazioni operative dall’Istituto.
Tali misure sono valide fino al 30 giugno 2021.