Gentile Cliente,
in data 22/03/2021 è stato pubblicato il Decreto legge n°41 – decreto Sostegni. Le principali misure in materia di lavoro sono:
CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 – per lavoratori in forza al 23/03/2021
È disposto un nuovo periodo di cassa integrazione
Viene rinnovato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per tutti i datori di lavoro fino al 30/06/2021
Tale divieto viene prorogato fino al 31/10/2021 per quei datori di lavoro che usufruiranno di cassa integrazione in deroga, di assegno ordinario o di CISOA (agricoli) – pertanto restano esclusi i datori di lavoro che avranno richiesto cassa integrazione ordinaria; per questi ultimi, quindi, il divieto di licenziamento resta in vigore fino al 30/06/2021.
Il divieto non viene applicato nelle ipotesi di cessazione definitiva dell’attività, e in caso di accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (con possibilità di accesso alla NASPI).
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ACAUSALE
Fermo restando la durata massima di 24 mesi dei contratti a tempo determinato (compresi proroghe e rinnovi) viene prevista la possibilità di prorogare o rinnovare un contratto, una volta sola e per un periodo massimo di 12 mesi, senza applicazione della causale, entro il 31/12/2021. Tale norma deroga anche al numero massimo di proroghe e al rispetto dello “stop and go”.
Tale possibilità è prevista anche per chi abbia già usufruito di questa proroga/rinnovo acasuale in base ai precedenti decreti.
PIGNORAMENTI su salari e stipendi AGENTE DI RISCOSSIONE
Il decreto prevede che siano sospesi fino al 30/04/2021 i pignoramenti su salari e stipendi il cui creditore sia l’agente di riscossione notificati prima del 19/05/2020.
Ricordiamo che questa sospensione opera per i pignoramenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni, principalmente per imposte o tasse (imposte dirette, tributi locali, sanzioni, multe stradali etc…).
LAVORATORI FRAGILI
I soggetti lavoratori in condizione di fragilità (soggetti con certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o terapie salvavita – e i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità) hanno la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in Smart Working fino al 30/06/2021.
Nel caso in cui il lavoro non possa essere svolto in modalità agile hanno diritto ad assentarsi dal lavoro e a poter coprire tale periodo come ricovero ospedaliero (serve il certificato del medico). Tali giorni NON vanno computati nel periodo di comporto.