“Decreto Ristori” aggiornamento per datori di lavoro

Gentile cliente,

di seguito illustriamo le principali novità del Decreto “Ristori” Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, in materia di lavoro dipendente:

  • Proroga blocco licenziamenti fino al 31/01/2021
  • Ulteriori 6 settimane di Trattamento di cassa integrazione Covid-19
  • Agevolazione contributiva sostitutiva delle ulteriori settimane di cassa integrazione

Lo Studio è sempre a disposizione per valutare le possibilità previste e per applicarle nella singola realtà aziendale.

 

Proroga Blocco dei licenziamenti

L’articolo 12 del decreto dispone la proroga al 31/01/2021 del divieto già esistente di disporre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (si parla di licenziamenti per motivi economici).

Durante questo periodo quindi è prevista la preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il fermo di quelle pendenti, oltre all’impossibilità per il datore di lavoro, di recedere da contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (ad esempio licenziamenti per riduzione di personale, per soppressione della mansione, etc.. ).

Restano esclusi dal divieto i casi di cessazione definitiva dell’attività aziendale, fallimento, incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro previsti da accordo collettivo aziendale.

 

Cassa Integrazione Covid-19

Il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, all’articolo 12, introduce ulteriori sei settimane di cassa integrazione per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. I destinatari di questa misura sono:

  • I datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane precedenti (seconda tranche di nove settimane delle diciotto complessive concesse dal Decreto “Agosto”);
  • I datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Tali settimane devono essere collocate nel periodo 16/11/2020 – 31/01/2021. In tale periodo la durata massima della cassa integrazione richiesta però non potrà superare le 6 settimane. Eventuali periodi di Cig utilizzati, riferiti al decreto agosto (9+9 settimane), successivi al 15/11/2020 verranno considerati a consumo delle 6 settimane del presente decreto.

Come per le precedenti, viene previsto un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in base al fatturato dell’azienda del primo semestre 2020 in confronto con il medesimo periodo 2019:

  • riduzione di fatturato pari o superiore al 20%: nessun contributo previsto;
  • riduzione di fatturato inferiore al 20%: contributo del 9% calcolato sulla retribuzione oraria di ogni lavoratore
  • nessuna riduzione di fatturato: contributo del 18% calcolato sulla retribuzione oraria di ogni lavoratore

Il contributo addizionale NON è comunque dovuto dalle nuova attività di impresa (avviate successivamente al 1° gennaio 2019) e se la ditta appartiene ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Agevolazione contributiva sostitutiva delle ulteriori settimane di cassa integrazione

(in attesa via libera circolare INPS)

L’art. 12 ripropone la possibilità di scegliere tra la fruizione di un incentivo economico e l’utilizzo della nuova cassa integrazione.

Nello specifico i datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal comma 1 del medesimo articolo possono fruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un ulteriore periodo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

 

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