Decreto Liquidità – Novità

Gentile cliente,

forniamo le indicazioni circa le novità contenute nel DL 23 “Decreto Liquidità” che hanno ricadute per le aziende con dipendenti.

Sospensione F24 – non per tutti

L’Articolo 18 del Decreto in esame, prevede la sospensione, per i mesi di APRILE e MAGGIO 2020, dei seguenti versamenti: ritenute su lavoro dipendente e assimilati, addizionali e comunali trattenuti a personale dipendente e contributi INPS e INAIL. Tali versamenti saranno poi da effettuare entro il 30 giugno 2020, in una unica soluzione oppure in 5 rate mensili.

Questa sospensione è possibile solo per i contribuenti che:

  1. se con fatturato inferiore a 50 milioni di euro nel 2019 – abbiano riportato una perdita di fatturato di almeno il 33% confrontando il mese di marzo 2020 con marzo 2019, e il mese di aprile 2020 con aprile 2019;
  2. se con fatturato superiore a 50 milioni di euro nel 2019 – abbiano riportato una perdita di fatturato di almeno il 50% confrontando il mese di marzo 2020 con marzo 2019, e il mese di aprile 2020 con aprile 2019;
  3. se attività avviata dopo il 31/03/2019 indipendentemente dal fatturato;
  4. se enti non commerciali, terzo settore e religiosi senza altre condizioni.

Ricordiamo che in base al DL18/2020 emanato in precedenza, per le attività settore Turistico alberghiero è già prevista la sospensione dell’F24 del 16/04 con rinvio entro il 31 di maggio.

NB alle aziende che decideranno – potendo – di rinviare il pagamento degli F24, chiediamo di avvisarci tramite email.

Estensione cassa integrazione nuovi assunti

L’articolo n. 41 del decreto estende la possibilità di richiede la cassa integrazione anche per i dipendenti assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 – in precedenza esclusi da ogni forma di tutela.

Sarà cura dello Studio presentare la richiesta di trattamento economico presso l’Ente di riferimento.

Come sempre siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario.

 

Clicca qui per scaricare il DL 23 “Decreto Liquidità”