Gentile cliente,
il decreto “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020, ha previsto novità e integrazioni ai decreti emanati precedentemente sempre a seguito dell’emergenza epidemiologica. Lo Studio è sempre a disposizione per valutare le possibilità previste e per applicarle nella singola realtà aziendale.
Di seguito analizzeremo le novità relative al personale dipendente contenute nel decreto e nelle ulteriori informative ricevute dagli enti:
L’articolo 1 prevede nuove settimane di cassa integrazione con causale covid19 rispetto ai decreti precedenti. Sono possibili ulteriori 18 settimane a partire dal 13 luglio 2020 da utilizzare fino al 31/12/2020, questo nuovo periodo è suddiviso in due gruppi:
le prime 9 settimane
sono richiedibili da tutte le aziende, e sono ridotte della cassa integrazione già richiesta/utilizzata nel periodo successivo al 12 luglio (= le aziende che hanno richiesto cassa integrazione dal 13 luglio, hanno meno di 9 settimane disponibili) – questo primo gruppo di settimane non prevede alcun onere per le aziende
le seconde 9 settimane
prevedono invece un contributo a carico azienda per l’utilizzo. tale importo è calcolato sulle ore di cassa integrazione utilizzate ed è modulato in base al fatturato dell’azienda del primo semestre 2020 in confronto con il medesimo periodo 2019:
Ricordiamo che la cassa integrazione Covid si applica solo ai lavoratori in forza al 25 marzo 2020, le persone assunte successivamente non ne possono beneficiare. Eventuali assunzioni durante la cassa integrazione sono da valutare molto attentamente, è opportuno un contatto con lo Studio prima di procedere.
Le procedure di richiesta, le modalità di pagamento e gli interlocutori da considerare sono differenti a seconda del settore e della dimensione aziendale, l’importo della cassa integrazione invece è uguale per tutti i lavoratori e prevede una integrazione salariale fino all’80% della retribuzione percepita, con un tetto massimo per il 2020 di € 989,89 lordi mensili (elevati a 1.129,66 per chi percepisce una retribuzione media superiore a € 2.159,48 mensili). Questi valori lordi sono erogati proporzionati alle ore di cassa integrazione effettuate. Maggiori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.
L’articolo 14 del decreto dispone la proroga del divieto già esistente di disporre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (si parla di licenziamenti per motivi economici). Tale divieto si applica a tutti i datori di lavoro che non abbiano utilizzato completamente le settimane di cassa integrazione. Quindi rimane in vigore fino al termine della cassa integrazione richiedibile, oppure fino al 31/12/2020 se non richiesta.
Durante questo periodo quindi è prevista la preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il fermo di quelle pendenti, oltre all’impossibilità per il datore di lavoro, di recedere da contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (ad esempio licenziamenti per riduzione di personale, per soppressione della mansione, etc.. ).
Rispetto alle precedenti emanazioni, stavolta sono esclusi dal divieto (quindi sono possibili) i licenziamenti motivati da:
Confermiamo che restano esclusi dal blocco tutti gli altri tipi di licenziamenti (disciplinari, mancato superamento periodo di prova, superamento periodo di comporto etc…)
[IN ATTESA CIRCOLARE INPS] L’articolo 3 del decreto istituisce uno speciale esonero contributivo per le aziende:
Tale esonero è previsto fino al 31/12/2020 e sarà calcolato per un numero di ore DOPPIO rispetto alle ore di cassa integrazione utilizzate nel bimestre. L’importo ottenuto rientra nel calcolo de-minimis previsto per gli aiuti di stato.
Sarà nostra premura fornire aggiornamenti non appena disponibili, e contattare i clienti interessati da questa possibilità. Questa particolare agevolazione inoltre, è da considerare prima di eventuali richieste esigue di cassa integrazione, in quanto potrebbe risultare più conveniente.
[IN ATTESA CIRCOLARE INPS] L’articolo 6 del decreto prevede uno sgravio contributivo per le aziende assumano nuovi dipendenti a tempo indeterminato (esclusi contratti di apprendistato e lavoro domestico).
Tale esonero:
SPECIFICA PER IL SETTORE TURISMO
l’esonero di cui sopra, solo nel settore del Turismo, si applica anche alle nuove assunzioni a tempo determinato ed è previsto per un massimo di n. 3 mensilità. in questo caso specifico l’importo ottenuto rientra nel calcolo de-minimis previsto per gli aiuti di stato.
L’articolo 112, per il solo anno 2020, prevede che l’importo delle retribuzioni in natura erogata ai dipendenti sia esente da imposte e contributi fino a € 516,46 (il limite precedente è di € 258,23).
Nella retribuzione in natura rientrano ad esempio: pacchi dono, buoni carburante, fringe benefit autovettura/telefono/abitazione, buoni spesa etc… (i ticket restaurant sono esclusi in quanto hanno limiti propri giornalieri).
L’articolo 8 del decreto prevede, per tutti i casi, che sia possibile rinnovare o prorogare fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche senza rispettare quanto previsto dal DL 81 di marzo 2015 (causale di motivazione oltre il 12 mese di contratto). Questa speciale proroga vale solo per una volta, fino alla durata massima del contratto di complessivi 24 mesi.
L’articolo 97 prevede una ulteriore rimodulazione per il versamento degli F24 sospesi per le scadenze del 16/03/2020, del 16/04/2020 e del 18/05/2020. Quanto sospeso può essere versato senza interessi e sanzioni in un’unica soluzione al 16/09/2020 oppure:
Gli F24 per effettuare i versamenti non sono i medesimi già presentati, ma richiedono una modifica dei codici utilizzati.
L’articolo 99 del decreto posticipa al 15 ottobre la sospensione degli obblighi legati ai pignoramenti presso terzi attuati dall’Agente di Riscossione.
Ricordiamo che questa sospensione opera per i pignoramenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni, principalmente per imposte o tasse (imposte dirette, tributi locali, sanzioni, multe stradali etc…).
A seguito della proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, l’INPS ha chiarito con il messaggio n. 3089 del 10 agosto, che questo NON avrà alcune effetto sulla scadenza dei modelli DURC, ad oggi quindi resta in vigore la proroga stabilita precedentemente:
Tutti i DURC con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la validità fino al 29 ottobre 2020.
Dalla proroga restano esclusi i DURC richiesti per Appalti, Affidamenti diretti o procedure di gara. dui DL 76/2020.