Gentile Cliente,
La informiamo che il Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 (Decreto Aiuti-Ter) ha introdotto, quale misura a sostegno dei dipendenti, una indennità una tantum di 150 euro a carico dell’INPS. Questa Una tantum per i lavoratori dipendenti sarà erogata dalle aziende nella busta paga di Novembre 2022, gli importi erogati saranno recuperati tramite modello F24.
Come per la precedente Una tantum (luglio 2022) si conferma che questo importo è esente da tassazione Irpef.
Di seguito procediamo ad indicare le varie tipologie di soggetti ai quali spetta l’Una Tantum. A differenza dei lavoratori dipendenti – che riceveranno il valore in busta paga – gli altri beneficiari dovranno richiederla direttamente all’INPS, anche per il tramite dei patronati.
Sono beneficiari dell’Una Tantum in busta paga tutti i lavoratori dipendenti (ad eccezione dei lavoratori domestici) a queste condizioni:
- devono essere in forza nel mese di novembre 2022
- devono percepire nel mese di novembre 2022 una retribuzione imponibile al massimo pari a € 1.538,00 (per tale limite nel caso di eventi non a carico ditta – malattia, infortunio etc.. – si fa riferimento alla retribuzione teorica spettante).
- non devono essere titolari di pensione
- non devono essere percettori del reddito di cittadinanza
- indipendentemente dal tipo di contratto in essere o di orario svolto
- devono aver sottoscritto apposita dichiarazione da presentare al datore di lavoro (fac simile in allegato)
e verrà erogata una volta sola indipendentemente da quanti rapporti di lavoro abbia in essere in contemporanea il dipendente.
Casi di riconoscimento dell’indennità da parte dell’INPS
L’art. 19 del DL n. 144/2022 dispone che l’INPS eroghi, in automatico, l’indennità una tantum pari a 150 euro:
- Pensionati – nel mese di novembre 2022, ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (a condizione che nel 2021 abbiano percepito un reddito imponibile Irpef non superiore a € 20.000):
- Domestici – nel mese di novembre 2022, che siano già beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022, data di entrata in vigore del DL n. 144/2022
- Percettori di Naspi/DIS-Coll – a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 l’indennità NASpI e DIS-COLL
- Percettori di Disoccupazione Agricola – a coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021
- Nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza
Inoltre viene riconosciuta alle seguenti categorie, che però dovranno presentare richiesta direttamente all’INPS:
- Ai percettori di indennità Covid19
- Ai lavoratori stagionali
- Ai lavoratori dello spettacolo
- Ai lavoratori autonomi occasionali
- Agli incaricati alle vendite a domicilio
Nei prossimi giorni lo Studio procederà a trasmettere le dichiarazioni per i lavoratori dipendenti che ne hanno i requisiti a tutte le aziende Clienti, come sempre siamo a disposizione per ulteriori precisazioni e integrazioni.