Gentile cliente,
il Governo, con la legge n. 142/2022 di conversione del DL Aiuti-bis, è nuovamente intervenuto circa la possibilità di ricorrere allo Smart Working (lavoro agile) attivato in forma semplificata, prorogando il termine ultimo fino al 31/12/2022.
E’ quindi possibile ricorrere allo Smart Working, o prorogare la scelta già fatta in merito, fino al 31 dicembre 2022 senza la firma di specifico accordo individuale (in precedenza era possibile fino al 31/08/2022).
Ricordiamo che per fronteggiare la situazione sanitaria, viene previsto un accesso a questa modalità lavorativa senza la necessità di stipulare un apposito contratto con il dipendente. L’azienda dovrà semplicemente indicare al proprio personale di prestare l’attività lavorativa presso la propria abitazione concordando con quali strumenti tecnologici procedere. E’ prevista solo una comunicazione, sotto forma di autocertificazione, da inviare al Ministero del Lavoro. Nella comunicazione, oltre i dati essenziali, bisogna specificare il periodo previsto: che potrà decorrere al massimo – in questa forma light – fino al 31/12/2022.
Come nel precedente avviso indichiamo di seguito il modulo che è possibile utilizzare per comunicare ai dipendenti la scelta aziendale. Provvederà il nostro Studio alla comunicazione obbligatoria che ricordiamo va presentata il giorno precedente all’attivazione.
Sarà nostra premura contattare i Clienti che hanno già attivato questa modalità, per conoscere se intendono prorogare l’intervento e nel caso per quali lavoratori.
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Lavoratori fragili
Nella legge di conversione viene confermato che fino al 31/12/2022, i lavoratori fragili di norma devono essere adibiti a lavoro agile anche attraverso variazione di mansione compatibile con inquadramento contrattuale oppure che venga previsto lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. (per lavoratori fragili si intendono quelli in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità)
Genitori lavoratori con figli con età inferiore ai 14 anni e altre categorie di lavoratori
Al comma 2 della legge viene disposta anche la proroga in materia di lavoro agile per:
In base a quanto stabilito dalla norma, i lavoratori fino al 31 dicembre 2022 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.